Art. 10.
(Misure di sostegno alla funzione culturale delle librerie).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, destina parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, per il finanziamento di misure di sostegno alla funzione culturale delle librerie.
      2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati a progetti che garantiscano una maggiore diffusione del libro e della lettura e in particolare:

          a) a iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate da librerie;

          b) alla promozione di studi e di ricerche sul mercato delle librerie e sulla distribuzione del libro;

          c) alla promozione di programmi e corsi di formazione e di aggiornamento per operatori delle librerie, della promozione

 

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e della distribuzione nonché di programmi di formazione di nuova imprenditorialità nei medesimi ambiti;

          d) all'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, o nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato in relazione alla popolazione residente;

          e) alla ristrutturazione di librerie o all'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative;

          f) ad iniziative a tutela delle librerie storiche.

      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo.