1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, destina parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, per il finanziamento di misure di sostegno alla funzione culturale delle librerie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati a progetti che garantiscano una maggiore diffusione del libro e della lettura e in particolare:
a) a iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate da librerie;
b) alla promozione di studi e di ricerche sul mercato delle librerie e sulla distribuzione del libro;
c) alla promozione di programmi e corsi di formazione e di aggiornamento per operatori delle librerie, della promozione
d) all'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, o nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato in relazione alla popolazione residente;
e) alla ristrutturazione di librerie o all'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative;
f) ad iniziative a tutela delle librerie storiche.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo.